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LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE È ESCLUSA DAL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI

La costituzione di una fondazione di partecipazione da parte di un ente locale non è soggetta al parere preventivo della Corte dei conti previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 per la costituzione di società e l'acquisizione di partecipazioni societarie.

Nell'articolo pubblicato oggi, Giuseppe Mangano analizza gli orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della Lombardia e della Sardegna, che hanno ribadito come la fondazione di partecipazione, in quanto modello giuridico atipico e distinto dalle società, non rientri nell'ambito di applicazione della disposizione.

L'esclusione dal parere non esonera tuttavia l'ente dalle necessarie valutazioni sulla sostenibilità dell'operazione. Per l'Organo di revisione restano centrali la verifica degli apporti patrimoniali, degli impegni finanziari e delle possibili ricadute sugli equilibri di bilancio.

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2026-10-16 La costituzione di una fondazione di partecipazione è esclusa dal parere della Corte conti di Giuseppe Mangano.pdf