REGISTRATI    

CODICE ETICO ANCREL
Licenziato dal Consiglio Nazionale il 30/09/2022

PARTE GENERALE “DEGLI ASSOCIATI”
(RIF. Art. 6 DELLO STATUTO)

1. ASSOCIAZIONE ALLA SEDE NAZIONALE O ALLE SEDI LOCALI
a) L’iscritto all’Ordine DCEC e/o la Registro dei Revisori legali si impegna ad associarsi alla Sede Locale di competenza in base alla propria residenza anagrafica, salvo specifica richiesta in deroga, per motivazioni di carattere personale.
b) L’associato, sotto la propria responsabilità e in base a quanto previsto dall’articolo 6 dello STATUTO, si impegna a rispettare scrupolosamente il presente CODICE ETICO in tutte le sue parti, pena quanto previsto alla successiva lettera e).
c) Gli associati, sottoscrivendo il presente CODICE ETICO, si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Presidente Nazionale e al Presidente della Sezione Locale di appartenenza situazioni anche solo potenzialmente in conflitto con il presente CODICE ETICO riconducibili alla propria condotta o alla condotta di altri associati.
d) La decisione di merito riguardo le violazioni di cui alla precedente lettera c) spetta al COLLEGIO DEI PROBIVIRI di cui all’articolo 18 dello Statuto.
e) L’accertata violazione del presente CODICE ETICO comporta la perdita della qualifica di associato ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto e la propria responsabilità per eventuali danni direttamente o indirettamente arrecati, compresi i danni d’immagine e al decoro della professione.
2. RAPPORTI TRA L’ASSOCIATO E L’ASSOCIAZIONE
f) L’Associato ANCREL si impegna a favorire lo spirito associativo rispettando lo Statuto ed accettando le decisioni degli organi associativi nazionali e locali.
g) L’Associato Ancrel dimostra il rispetto delle regole anche all’interno della propria Associazione. Quando assume specifiche cariche associative o incarichi a titolo personale o quale membro di un gruppo di lavoro, è consapevole che a fronte del riconoscimento professionale connesso con la carica o lo specifico incarico, vi è un dovere morale di impegnarsi fattivamente a vantaggio della collettività dei colleghi, sottraendo tempo alla propria attività personale.
L’Associato ANCREL svolge la propria attività con spirito collegiale, senza rivalità, autoreferenzialità o protagonismo ingiustificato, rispettando il principio ispiratore che vuole l’interesse e il bene dell’Associazione prioritario rispetto ad ogni opzione personale. Quando si rende necessario, l’Associato Ancrel con incarichi connessi alla governance dell’Associazione, si impegna a far rispettare le regole e a promuovere i giusti procedimenti nei confronti di chi non li rispetta, anche a scapito di rapporti personali privilegiati con gli interessati.
3. RAPPORTI TRA L’ASSOCIATO E GLI ENTI TERRITORIALI
h) L’associato ANCREL deve svolgere il proprio incarico con probità e decoro garantendo l’aggiornamento professionale.
i) La sua attività deve essere improntata alla diligenza, alla correttezza e alla discrezione verso i propri interlocutori nel rispetto dei principi di revisione nazionali ed internazionali e delle indicazioni dell’ANCREL e del CNDCEC sulla revisione negli enti locali.
j) L’associato ANCREL non può accettare un compenso, pur nel rispetto della normativa, che svilisca il ruolo del revisore o del buon professionista. La misura del compenso deve essere congrua rispetto alle attività e alle responsabilità del caso.
k) Se nell’esercizio della professione l’Associato ANCREL si trova nella necessità di rinunciare al mandato deve darne comunicazione all’Ente motivandone le ragioni e precisando i modi ed i termini della conclusione del rapporto.
l) Nei rapporti con la controparte, sia essa di natura privata che pubblica ed in principale modo nei contatti e confronti con i funzionari, gli impiegati ed i dirigenti della Pubblica Amministrazione, l’Associato ANCREL deve comportarsi con dignità e cortesia, evitando ogni manifestazione di adulazione o di servilismo.
m) L’associato ANCREL nella propria descrizione curriculare e nella corrispondenza, può fare menzione alla propria qualità di associato citando eventuali incarichi ricoperti a livello nazionale o locale, purché conformemente a verità e ai principi generali della sobrietà e della professionalità.
n) L’associato ANCREL promuove sobriamente le attività dell’Associazione presso gli enti locali dove svolge l’attività di revisione, senza protagonismi e senza strumentalizzazioni. In ogni caso è vietata la spendita della propria qualifica e dei segni distintivi di ANCREL Nazionale o delle proprie sezioni per finalità proprie o di interposte organizzazioni, comprese quelle prive di finalità economiche.
o) L’associato Ancrel che ricopre cariche associative o scientifiche non può organizzare eventi spendendo il nome dell'Ancrel, né spendere la propria qualifica nei confronti delle autorità pubbliche in territori diversi da quelli della propria sezione territoriale di appartenenza, a meno che a ciò sia stato autorizzato dal Presidente della Sezione territorialmente competente; resta ovviamente salva la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività professionale a titolo personale.
p) L’Associato ANCREL deve astenersi dall’utilizzare l’ANCREL per sostenere partiti, movimenti politici nazionali o locali ovvero liste elettorali di rappresentanza di qualsiasi estrazione o colore, con particolare riferimento alle liste per l’elezione del Consiglio Nazionale DCEC.
4. RAPPORTI TRA L’ASSOCIATO ED I COLLEGHI
q) L’associato ANCREL si relaziona con i colleghi in base allo spirito associativo e alle finalità previste dallo Statuto.
r) L’Associato ANCREL è chiamato al senso di solidarietà verso i colleghi. Egli deve sempre astenersi dall’esprimere apprezzamenti sull’attività professionale di un collega.
s) L’Associato ANCREL deve assumere comportamenti nei confronti dei colleghi, anche se appartenenti ad altri albi o ruoli od elenchi, tali da favorire il dialogo e la collaborazione. L’aspetto competitivo deve essere mantenuto entro limiti costruttivi e non deve mai degenerare.
t) L’Associato ANCREL deve astenersi dall’utilizzare l’ANCREL per sostenere partiti, movimenti nazionali o locali di liste elettorali di qualsiasi natura, con particolare riferimento alle liste per l’elezione del Consiglio Nazionale DCEC.
5. RAPPORTI TRA L’ASSOCIATO E I TERZI
u) L’associato ANCREL avrà cura che i propri dipendenti e/o collaboratori adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina.
v) L’associato ANCREL deve presentare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono, senza abusi o compiacimenti inopportuni.
DICHIARAZIONE DA RENDERE AL MOMENTO DELL’ADESIONE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:

a. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il numero________ a partire dal ________________ e/ oppure all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ………………. con il numero…… dal…………

b. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi nn. 1423/56, 575/65 e D.lgs. n.490/94 e successive modifiche e integrazioni;

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

d. di essere residente nella Provincia di……………….. e di volere aderire alla Sede Locale di competenza
firma
………………………………………………………………………….

OPPURE
e. di non volere aderire alla Sede locale territoriale per ragioni personali.
firma
………………………………………………………………………….
CODICE ETICO ANCREL - PARTE SPECIFICA
“DEI RAPPORTI TRA LA SEDE NAZIONALE DI ANCREL, LE SEDI LOCALI E GLI ORGANI TERRITORIALI”
(RIF. Art. 18 DELLO STATUTO “Organi Locali”)
  1. Le sedi o sezioni locali possono operare all’interno dell’organizzazione Ancrel solo a condizione di avere presentato domanda di affiliazione e di avere formalmente accettato il regolamento sull’uso del marchio o logo Ancrel. Spetta al Comitato esecutivo ovvero, nei casi più complessi, al Consiglio Nazionale di Ancrel attribuire il ragionevole ambito territoriale e riconoscere la nascita o la cessazione di una sede locale.
  2. Le sedi o sezioni locali improntano la propria attività allo Statuto Sociale della Sede Nazionale e al presente Codice Etico. Operano nel rispetto del Regolamento Amministrativo e Finanziario di Ancrel Nazionale e secondo le direttive di volta in volta impartite dai propri Organi amministrativi.
  3. La Sede Locale agisce in stretta collaborazione con l’ODCEC o con gli ODCEC di riferimento in base alla competenza territoriale riconosciuta dalla Sede Nazionale (provinciale, sovraprovinciale o egionale). La collaborazione include le reciproche informazioni concernenti le attività formative e le attività di lobbing istituzionale in modo da svolgere azioni possibilmente sinergiche a vantaggio dell’intera categoria professionale.
  4. In caso di contrasti, conflitti di attribuzioni o di interesse con il competente ODCEC, deve essere tempestivamente informato il Presidente Nazionale.
  5. La Sede Locale, nelle persone del suo Presidente e dei suoi Consiglieri si astengono da qualsiasi modalità di pubblicazione di commenti, auspici, suggerimenti o anche solo di mere informazioni, tali da promuovere direttamente o indirettamente una o un’altra lista alle elezioni del CNDCEC o alle elezioni in organi o organismi collegati.
  6. Alla Sede Nazionale e ai propri Organi decisionali compete piena discrezionalità nel riconoscere lo statuto della Sede Locale come conforme o a richiedere i necessari provvedimenti correttivi.
  7. La Sede Locale riconosce che l’assegnazione di un territorio in esclusiva, di cui al precedente art. 2 è una decisione meramente discrezionale ma insindacabile della Sede Nazionale la quale, è titolata in qualsiasi momento al ricorrere di gravi ragioni ovvero di ragioni di interesse collettivo della categoria, a revocare parzialmente la concessione territoriale in esclusiva per una o più provincie. Tra le gravi ragioni rientrano a titolo non esaustivo: lo scarso numero di associati, ripetute e concordanti denunce di inattività, irregolarità o malfunzionamenti, la scarsezza dell’attività formativa in assoluto, gravi contrasti con le Istituzioni locali e l’ODCEC o gli ODCEC di competenza qualora oggettivamente riconducibili ad azioni censurabili o gravemente inappropriate che siano
  8. state poste in essere dal Presidente o dagli Organi direttivi della Sede Locale e come tali definite o riconosciute dalla Sede Nazionale. Rientrano nella fattispecie di questo articolo gli inadempimenti ripetuti o gravi e le non conformità amministrative che derivino dal mancato rispetto dello Statuto, del presente codice etico, dai regolamenti e dalle direttive impartite dalla Sede Nazionale.
  9. Nel caso di una decisione di soppressione di Sede Locale ai sensi dell’art.18 SS, detta associazione o Sede Locale, si impegna a regolare tutti i rapporti finanziari in essere con la Sede Nazionale entro e non oltre 90 (novanta) giorni adempiendo con la fornitura dei rendiconti approvati dall’organo di revisione statutario e ogni altra documentazione contabile necessaria al fine di appurare i corretti saldi creditori, debitori e le partite ancora da regolare.
  10. Nei confronti dei terzi, la Sede Locale e i propri organi statutari si rendono unici responsabili per qualsivoglia adempimento o contestazione, anche di natura finanziaria, dando ampia manleva alla Sede Nazionale.
  11. Salvo specifica istanza di un singolo Associato in ragione della quale ai sensi dell’art. 1- Parte generale del presente Codice Etico, si è richiesta ed ottenuta l’associazione alla Sede Nazionale in luogo di quella territoriale, la Sede Locale è legittimata al riversamento a suo favore della quota associativa erroneamente versata nelle casse della Sede Nazionale.
  12. L’accreditamento al netto della quota di contributo spettante alla Sede Nazionale, deve avvenire possibilmente entro la chiusura dei rispettivi esercizi di bilancio.
  13. La Sede Locale è tenuta a fornire in qualsiasi momento su richiesta anche non motivata della Sede Nazionale, l’elenco degli Associati e delle quote di competenza di ciascuno di essi ed in ogni caso entro i termini previsti dal Regolamento Amministrativo e Finanziario Ancrel.
  14. la definizione contabile dei rapporti creditori e debitori tra Sede Nazionale e le sedi locali deve avvenire entro e non oltre la data di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea della Sede Locale e la liquidazione dell’importo netto in compensazione, entro e non oltre i 90 (novanta) giorni successivi.
  15. La Sede Locale non può impegnare spese a carico del bilancio di Ancrel Nazionale se non previamente autorizzata nel merito e nell’importo di spesa, dall’Organo nazionale a ciò delegato. Detta regolamentazione si estende anche alle iniziative convegnistiche o congressuali o ad eventi formativi di interesse nazionale. Analogamente, in mancanza di previa autorizzazione scritta del Presidente o del Tesoriere, ogni altra spesa, onere o costo sostenuto dalla Sede Locale in nome o per conto di Ancrel Nazionale, fino ad eventuale decisione contraria, rimarrà a carico del bilancio della Sede Locale.



CODICE ETICO ANCREL -PARTE GENERALE