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SOSPENSIONE DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 2, D.LGS. 235/2012 E MANCATA NOMINA DEL VICESINDACO

Sintesi/Massima 

La mancata designazione del vicesindaco in costanza della sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 del sindaco dell’ente comporta la nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino, e ciò anche nel caso in cui lo statuto comunale preveda l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco e disponga che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.

Testo 

Viene richiesto l’avviso di questo Ministero in ordine alla mancata designazione del vicesindaco, dopo le dimissioni rassegnate dal precedente incaricato, in costanza di sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 disposta nei confronti del sindaco dell’ente. 
La questione è stata rappresentata dal segretario comunale che “al fine di assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni di sindaco” chiede se sia ipotizzabile in questo caso fare ricorso al vigente statuto comunale che contempla l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco, disponendo che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.
Al riguardo viene innanzitutto precisato, con prot. n. 44 del 3 gennaio 2022, che la sospensione del sindaco ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le relative funzioni - si veda sul punto il Consiglio di Stato, parere n. 94 del 21 febbraio 1996 - le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco come prevede espressamente l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. 
Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino ed anche in caso di assenza o di impedimento dello stesso. 
In tale quadro di ordinaria e vicendevole sostituzione dei vertici comunali, posta a garanzia della continuità dell’azione amministrativa dell’ente locale, deve essere letto e interpretato lo statuto comunale, che viene a regolamentare il caso particolare di assenza o di impedimento temporaneo di entrambe le figure del vertice cittadino, mentre non contempla affatto l’ipotesi di sostituzione delle funzioni di vicesindaco in caso di mancata designazione di tale figura.
Peraltro, come precisato dal succitato parere del Consiglio di Stato, la sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare mentre nel caso di sospensione ex art. 11, comma 1, d.lgs. 235/2012, la sostituzione assume il carattere della reggenza, la cui durata si protrae per un ampio arco temporale. 
Pertanto, come già rappresentato in precedenti pareri di questo Dipartimento, resi in casi di analogo tenore, attesa la mancanza della figura del vicesindaco cui affidare le funzioni del sindaco in vigenza del periodo di sospensione - e non trovando applicazione l’ipotesi prevista dallo statuto comunale, in quanto riferito al caso di assenze o impedimento del sindaco o del vicesindaco a carattere del tutto occasionale e temporaneo - si dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino.

https://dait.interno.gov.it/pareri/99308