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FAQ NR 8 DEL 14 MARZO

A seguito dell'emanazione del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 in che misura verrà erogata l'anticipazione?

 

Nel rispetto del comma 1 dell’art. 11 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 la misura delle anticipazioni iniziali, erogabili in favore dei soggetti attuatori, è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Il comma 2 dello stesso articolo ribadisce l’obbligo per l’Amministrazione centrale titolare di attestare, ai fini del riconoscimento dell’anticipazione, l’avvio dell'operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

Poiché trattasi di acconto l’ente territoriale, soggetto attuatore, deve continuare ad accertarlo per cassa e classificarlo come trasferimento da Ministeri nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 corretto e integrato.