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Comunicato del 18 marzo 2024 PICCOLE E MEDIE OPERE

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente.

Si comunica che con l’entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto.

Medie Opere

Per quanto riguarda l’investimento di “Medie opere”, l’articolo 32 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.145 del 2018.

Nello specifico, ai sensi del novellato comma 139-ter, i Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

Altra rilevante novità è quella prevista dalla modifica al comma 143, per effetto della quale il comune beneficiario del contributo sarà tenuto a rispettare i termini ivi indicati con riguardo al momento dell’aggiudicazione dei lavori e non più a quello del loro affidamento (Allegato 1). Con la precisazione che esclusivamente con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine è riferito all’affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l’affidamento diretto.

Si prevede inoltre che, in deroga a quanto precedentemente previsto, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di erogazione delle risorse previste dal comma 144 sono le seguenti: per il 20% a titolo di acconto, per il 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

I relativi passaggi di verifica amministrativa ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento sono rilevati tramite il sistema ReGiS, nelle modalità di seguito descritte.

Ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento successive all’acconto del 20%:

Si precisa che il Comune dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto sulla piattaforma ReGiS nelle modalità dettagliate dal manuale in corso di adozione. Inoltre, il rendiconto delle spese sostenute dal Comune deve essere corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS. Si chiarisce che l’attestazione delle verifiche è esclusivamente di tipo amministrativo-contabile.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all’ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Si precisa che i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Fondo per l’avvio delle opere indifferibili

Si fa presente che il contributo del Fondo per l’avvio opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n.50 del 2022 in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, è confermato secondo le procedure previste dal comma 5. Al riguardo si evidenzia, in particolare, che dovranno essere aggiornati i cronoprogrammi da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi, prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In esito al completamento delle procedure di cui al citato comma 5, il Ministero dell’interno ne darà comunicazione ai comuni interessati e potrà attivare i trasferimenti sulla base delle procedure previste dalla Circolare n.31 del 28 novembre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ulteriori chiarimenti si potrà fare riferimento ai recapiti ivi indicati.

In presenza di risorse del Fondo Opere Indifferibili, si chiarisce in ogni caso che il Comune beneficiario è tenuto alla rendicontazione di progetto secondo le indicazioni precedentemente fornite, ovvero per l’intero contributo originariamente assegnato, unitamente alla quota a valere sul FOI.

L’Amministrazione procederà ad erogare le somme dovute all’Ente nei limiti dell’importo oggetto di finanziamento originario nelle modalità sopra descritte mentre, per l’ulteriore quota del FOI, si attiveranno i trasferimenti sulla base delle indicazioni fornite con la richiamata Circolare n.31 del 2023.

Piccole opere

Per quanto riguarda l’investimento di “Piccole opere”, l’articolo 33 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali - Piccole Opere», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.160 del 2019.

Nello specifico, l’attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull’inserimento, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora i soggetti attuatori non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti ad inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, a pena di revoca del contributo secondo quanto stabilito dal novellato articolo 1, comma 34, entro il 30 aprile 2024.

Si invitano i Comuni beneficiari a prestare la massima attenzione nell’inserimento dei CUP all’interno delle PRATT disponibili a sistema per le diverse annualità in quanto, a seguito dell’inserimento, laddove vi sia l’esigenza di modificare la PRATT di riferimento, i rendiconti già caricati saranno in automatico eliminati.

Si rammenta che, sul sistema ReGiS, le diverse annualità risultano censite in Procedure di Attivazione (PRATT) diverse secondo la seguente modalità:

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi, a pena di revoca del contributo, entro il termine unico del 31 dicembre 2025.

Con le modifiche introdotte al comma 32, viene chiarito che il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più per l’inizio dell’esecuzione bensì per l’aggiudicazione dei lavori. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024.

Gli enti che avessero provveduto in precedenza a richiedere un CUP generato da economie, non sono tenuti all’inserimento sul sistema ReGiS e di conseguenza a provvedere all’alimentazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione. I medesimi CUP non andranno altresì comunicati al Ministero dell’Interno.

Il nuovo comma 33 mira a velocizzare l’erogazione dei contributi prevedendo, tra l’altro, una completa e sistematica alimentazione del richiamato sistema di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche ReGiS.

All’uopo, si chiarisce che le nuove modalità di erogazione delle risorse prevedono una prima quota pari al 50% del contributo concesso previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori e per il 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno eroga il 50% di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell’aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonché, l’ulteriore 50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, o ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36.

In particolare, per il pagamento:

Ai fini dell’erogazione delle tranche di pagamento, il SA non è tenuto a caricare alcuna documentazione giustificativa di spesa poiché la sezione “Gestione Spese” viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. A tal fine dal tasto “Modifica” in basso a destra occorre selezionare il tasto “Aggiungi da sistema esterno”. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi” e compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco.

Si precisa che il SA dovrà comunque alimentare il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, entro sei mesi dal collaudo degli interventi, presentando un rendiconto unico di spesa/progetto, corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS nelle modalità che saranno dettagliate dal Manuale di istruzioni semplificato, attualmente in corso di pubblicazione.

I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione parziale dei progetti su ReGiS sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Viceversa, i comuni destinatari dei contributi che abbiano già correttamente provveduto alla rendicontazione integrale dei progetti su ReGiS, non sono tenuti all’ulteriore alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Si precisa che i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti, tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

https://dait.interno.gov.it/documenti/com-fl-18-03-2024-all-1.pdf