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NOMINA REVISORE SOTTOPOSTO A GIUDIZIO PENALE

Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura chiede indicazioni in merito alla permanenza dei requisiti per la nomina in costanza di un procedimento penale a carico di un revisore sorteggiato per la nomina in un comune. In particolare, il comune ha fatto presente che il revisore da nominare ha dichiarato di non aver riportato condanne penali definitive e di non aver pendenze penali incorso, ad eccezione di un procedimento penale del 2018 per il quale ha allegato una memoria del proprio legale che attesta che il Tribunale ha pronunciato sentenza di condanna per il reato di peculato applicandole attenuanti relativamente alla pena ed applicando i doppi benefici di legge ossia la non menzione della sentenza nel casellario giudiziale e la sospensione condizionale della pena. Al riguardo, si ritiene opportuno porre l'attenzione sui seguenti aspetti di rilievo. L'articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000 stabilisce che: "valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale". L'articolo 2399 rinvia, tra l'altro, all'articolo 2382 che prevede che sono cause impeditive alla nomina (e se nominati, causa di decadenza) le seguenti situazioni: interdetto; inabilitato; fallito; chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Le ipotesi d'incompatibilità e d'ineleggibilità alla carica di revisore degli enti locali, elencate all'articolo 236 del Tuel, sono tipiche e nominate e quindi non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge. L'iscrizione all'Elenco dei revisori degli enti locali è finalizzata esclusivamente alla sorteggiabilità per la nomina negli enti locali ed è, comunque, subordinata al possesso, tra l'altro, del requisito di iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Di conseguenza, anche lo svolgimento dell'incarico di revisione economico-finanziaria è subordinata al mantenimento di tali iscrizioni. A riguardo, giova ricordare che il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, che disciplina l'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all'articolo 50, comma 10, prevede che il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso. Per i revisori legali il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, all'articolo 24-bis prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni, detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Tutto ciò premesso, visto che la sentenza non è ancora stata depositata e considerato che, ad oggi, il revisore risulta regolarmente iscritto all'ODCEC di Torino e al Registro dei revisori legali, non si ravvisano, allo stato, elementi ostativi alla nomina da parte del Comune.

https://dait.interno.gov.it/pareri/100725