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REVOCA DELL'INCARICO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso, per informazione e per le valutazioni di competenza, le segnalazioni dei sindaci di due comuni relative ai propri revisori. In particolare, dalle cennate note emergono situazioni di forte conflittualità tra l'ente locale e il proprio revisore che, nel caso del comune di XXX, sono determinati dal continuo rilascio di pareri negativi e dai comportamenti non dignitosi e rispettosi da parte dell'organo di controllo. Per quanto riguarda il comune di YYY sembrerebbe, invece, che il revisore, avendo già reso parere negativo sul bilancio di previsione e sul DUP, si sia poi rifiutato di rilasciare altro parere a seguito delle integrazioni successivamente formalizzate dall'Ente. Al riguardo, si esprimono le seguenti valutazioni. Si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.144 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23 - che prevedono che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'Interno - hanno innovato soltanto le modalità di scelta dei revisori, lasciando invariata la restante normativa di cui all'articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplinanti la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti afferenti l'organo di revisione economico-finanziaria. Infatti, il quadro ordinamentale delle autonomie locali, relativamente alla funzione della revisione economico-finanziaria, non prevede alcun potere di intervento in capo a questa Amministrazione atto a dirimere situazioni conflittuali tra amministrazione comunale e organo di revisione. Nel precisare che i revisori, pur se scelti mediante estrazione a sorte dall'Elenco, sono stati nominati dai rispettivi comuni con delibera consiliare, si rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. Dette inadempienze, non possono però semplicemente individuarsi nei pareri negativi in quanto il revisore, nelle molteplici funzioni spettanti come individuate all'articolo 239 del testo unico 267 del 2000, è chiamato ad emettere un giudizio in merito alla regolarità contabile, finanziaria ed economica, formulando rilievi, rilevando eccezioni, esprimendo considerazioni, avanzando proposte che possono sfociare anche in pareri non favorevoli che, però devono essere ben motivati e circostanziati. Affinché l'Organo di revisione acquisisca elementi probativi attendibili, è necessario che le informazioni che vengono prodotte dall'Ente locale e utilizzate per lo svolgimento delle procedure di revisione siano sufficientemente complete, accurate, precise e dettagliate per le finalità della revisione. In presenza di evidenze negative l'Organo di revisione deve relazionare all'organo consiliare le debolezze riscontrate nelle procedure amministrative, indicare le criticità rilevate fornendo anche le misure da adottare per sanare o ridurre tali aspetti negativi. L'evoluzione normativa nonché la giurisprudenza contabile ha rinforzato la funzione di vigilanza rispetto a quella di collaborazione, la Corte suprema di Cassazione con sentenza 33843 del 2018 ha evidenziato come penalmente rilevante (reato di falso ideologico) la condotta del revisore che, in qualità di pubblico ufficiale, non ha adeguatamente vigilato sui bilanci consuntivi e preventivi fornendo pareri positivi nelle proprie relazioni, nonostante gravi e reiterati artifici ed errori contabili che alteravano e dissimulavano la reale consistenza della crisi finanziaria dell'ente. All'organo di controllo che non esegue in maniera adeguata e professionale la funzione di vigilanza può essere imputata una responsabilità sia per l'attività attiva, ovvero consistente nella errata dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, sia per l'attività omissiva ovvero omettendo consapevolmente di segnalare le gravi alterazioni contabili e le irregolarità delle procedure. Tanto presupposto, la Prefettura è stata invitata a notiziare i comuni interessati, affinché, possano valutare il percorso più idoneo da seguire anche alla luce dell'Atto di indirizzo formulato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di questo Ministero dell'Interno visualizzabile nell'apposita sezione del sito internet della Direzione Centrale per la Finanza locale. Infine, si ricorda che relativamente ai comportamenti ritenuti indecorosi per un professionista, l'ente locale può coinvolgere direttamente l'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili cui i revisori sono iscritti per segnalare le eventuali azioni od omissioni che non solo integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, ma che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.