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COMUNICATO DEL 25 OTTOBRE 2022

Si comunica che, con decreto ministeriale del 19 ottobre 2022, è stato disposto il pagamento del contributo per l’anno 2022 (previsto dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.234) per gli enti locali che abbiano subito nell’anno precedente a quello di riferimento, episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio.

Si fa, peraltro, presente che il pagamento è sospeso - ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, e per quelli che non abbiano sino ad ora adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà comunque disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITA’ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI”.

Si evidenzia che il riparto del Fondo in questione per l’anno 2022 era stato in precedenza determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2022, ed è pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione I DECRETI.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del richiamato decreto interministeriale del 7 luglio 2022, il contributo assegnato dovrà essere destinato da ciascun ente beneficiario, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta, per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi spettanti sono stati erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-7-luglio-2022