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CORTE CONTI PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 5/2022 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E RELATIVA GESTIONE

Comune di Bosio (AL) L’eventuale soccombenza definitiva dell'ente, all'esito del giudizio tributario pendente, determina, in via irreversibile, il mancato introito di entrate tributarie iscritte dall'ente a bilancio. La Sezione ha ravvisato, tuttavia, la necessità che l’Ente, per ragioni di maggiore cautela, implementi il FCDE dal momento che l’eventuale soccombenza definitiva del contenzioso in atto, ora pendente in Cassazione, dopo ben due gradi di giudizio, conclusisi in favore del contribuente ed in danno dell'ente, potrebbe con forte probabilità determinare l’inesigibilità dei residui attivi iscritti in bilancio, con conseguente necessità di procedere alla loro definitiva cancellazione. Cancellazione che, qualora non trovasse adeguata copertura nel FCDE, mai costituito dall'ente, provocherebbe, a sua volta, un consistente squilibrio nel bilancio. In particolare, rendendo un simile contesto assolutamente incerta l’esigibilità di tali entrate, la Sezione aveva giudicato indispensabile effettuare un adeguato accantonamento di un fondo rischi, da individuarsi nel FCDE, sussistendo la necessità di neutralizzare le mancate entrate derivanti dalla probabile cancellazione di residui attivi già da anni iscritti in bilancio. Il Comune ha preso atto dell'invito della Sezione ed ha dato adempimento alla raccomandazione, dopo aver costituito il FCDE per cautelare il rischio derivante dal mancato introito delle menzionate entrate accertate, ha registrato l'esistenza di un disavanzo di amministrazione, al cui esito, con delibera consiliare, ha approvato un piano di rientro ex art. 188 del D.lgs n. 267/2000.

 


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