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CORTE DEI CONTI SEZIONE LIGURIA DELIBERAZIONE NR 91/2020

LA SEZIONE, IN RISCONTRO AL PARERE RICHIESTO DAL COMUNE DI GENOVA, RITIENE CHE POSSANO ESSERE ESCLUSI, AI FINI DELLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DISCIPLINATE DALL’ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34 DEL 2019, COME SPECIFICATE DAL DM 17 MARZO 2020, LE SPESE IMPEGNATE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A VALERE SUI FINANZIAMENTI, FINALIZZATI E TEMPORALMENTE LIMITATI, ATTRIBUITI DALLO STATO AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 109 DEL 2018, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 162 DEL 2019. IL TENORE LETTERALE DELLA DISPOSIZIONE IN PAROLA APPARE COERENTE CON I RECENTI APPRODI DELLA GIURISPRUDENZA CONTABILE, IN BASE AI QUALI RISULTA POSSIBILE, AI FINI DELL’OSSERVANZA DEI LIMITI POSTI ALLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE, NON CONTEGGIARE LE SPESE COPERTE DA SPECIFICO FINANZIAMENTO FINALIZZATO PROVENIENTE DA ALTRO ENTE PUBBLICO (E, OVE LA NORMA SIA COSTRUITA IN TERMINI DI RAPPORTO, LA CORRISPONDENTE ENTRATA), PURCHÉ VI SIA ASSENZA DI ULTERIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL’ENTE LOCALE (PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA) E CORRELAZIONE FRA L’AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO RICEVUTO E LE ASSUNZIONI EFFETTUATE (ANCHE SOTTO IL PROFILO TEMPORALE)


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