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AGENTI CONTABILI E PAGAMENTI DIGITALI: GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DEI CONTI
La diffusione di POS, PagoPA e altri sistemi elettronici di riscossione pone nuove questioni sull'individuazione dei soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale.
CONTI CORRENTI POSTALI
La Corte dei conti Emilia-Romagna, deliberazione n. 76/2026/PAR esclude la necessità di individuare in Poste Italiane un distinto agente contabile per le movimentazioni dei conti correnti postali, valorizzando il ruolo concretamente svolto e la distinzione tra vera funzione di gestione e attività meramente tecnica o strumentale.
POS E PAGAMENTI ELETTRONICI
Sul punto emergono orientamenti differenti. La Sezione giurisdizionale Abruzzo, sentenza n. 126/2026, ha chiarito che nel Modello 21 gli incassi effettuati tramite POS non possono essere indicati tra i “versamenti in tesoreria”, trattandosi di due momenti distinti della gestione.
La Corte dei conti Veneto, deliberazione n. 132/2026/PAR, adotta invece una nozione ampia di maneggio di denaro pubblico, ritenendo configurabile la qualifica di agente contabile anche quando la riscossione avviene mediante POS o strumenti elettronici e le somme confluiscono direttamente sul conto del tesoriere.
Di diverso orientamento la Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 438/2025, che ha escluso la qualifica di agente contabile quando il soggetto non dispone delle somme né ha il potere di disporne autonomamente.
Nella stessa direzione si colloca la Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 26/2026: se le somme pagate tramite PagoPA confluiscono direttamente sul conto di tesoreria senza entrare nell'effettiva disponibilità del soggetto, non si configura il maneggio di denaro.
BUONI PASTO ELETTRONICI
La Corte dei conti Lazio, sentenza n. 184/2026 ha escluso l'obbligo di resa del conto giudiziale per la gestione dei buoni pasto elettronici tramite card o app, non essendo più configurabile il tradizionale “debito di materia” proprio dei buoni cartacei.
UN QUADRO ANCORA IN EVOLUZIONE
Le pronunce confermano quindi la necessità per gli enti di verificare concretamente le modalità di riscossione, il contenuto degli incarichi, l'effettiva disponibilità delle somme e l'esistenza di autonomi poteri dispositivi, in attesa del consolidarsi di un orientamento uniforme.
La digitalizzazione rende sempre più importante distinguere l'effettivo maneggio di denaro pubblico dalla mera esecuzione tecnica di operazioni integralmente tracciate.