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PARTECIPATE IN PERDITA: IL COMUNE NON PUÒ PAGARE IL COMPENSO DEL LIQUIDATORE
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 160/2026, ha ribadito che il Comune non può sostenere il compenso del liquidatore di una società partecipata in liquidazione qualora il patrimonio sociale sia incapiente.
Secondo i giudici contabili, anche nella fase liquidatoria resta fermo il principio di autonomia patrimoniale della società, con la conseguenza che i debiti sociali – compreso il compenso del liquidatore – devono gravare esclusivamente sulla società stessa e non sull’ente socio.
L’eventuale pagamento diretto da parte del Comune configurerebbe infatti una forma di “soccorso finanziario” vietata dall’art. 14, comma 5, del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016), in quanto assimilabile a un trasferimento straordinario di risorse pubbliche destinato a coprire passività della partecipata.
La Corte richiama, quale possibile soluzione, il ricorso agli ordinari strumenti civilistici (revoca del liquidatore o azioni di responsabilità) oppure la nomina di liquidatori che accettino l’incarico a titolo gratuito.
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSAR/160/2026/PAR