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FAQ 58 ARCONET Svincolo FCDE: regole e rappresentazione contabile
L’articolo 187, comma 2, del TUEL prevede la “facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.
Come si rappresenta l’applicazione di tale norma nell’allegato a/1 del rendiconto di gestione concernente “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”?
Nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione dell’esercizio X, le voci riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sono valorizzate seguendo le specifiche indicazioni riguardanti tale fondo riportate nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione (all. 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011).
L’eventuale importo negativo iscritto nella colonna d) della riga riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta la quota che può essere svincolata ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (l’esercizio X+1).
L’articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, prevede la stessa disciplina per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compresi i relativi organi consiliari e i loro organismi ed enti strumentali.
Nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione X, la quota del FCDE che l’ente decide di svincolare per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio X+1 è registrata tra gli “altri accantonamenti”, con il segno positivo nelle colonne d) ed e).
Al riguardo, si ricorda che il risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre è definitivamente accertato con l’approvazione del rendiconto e non può essere modificato nel corso dell’esercizio, rideterminando l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ivi accantonato attraverso ulteriori svincoli ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, rispetto a quelli definiti in sede di approvazione del rendiconto.
L’utilizzo effettivo, in parte o per l’intero importo, della quota del FCDE svincolata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X al fine di finanziare il FCDE stanziato nell’esercizio X+1 del bilancio di previsione, richiede una successiva delibera di variazione del bilancio.
In ogni caso, l’ente deve operare, nel rispetto del principio generale della prudenza, in considerazione della propria situazione finanziaria.
Se entro la fine dell’esercizio X+1 la variazione di bilancio non è formalmente deliberata, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio X risulterà non utilizzata e dovrà essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X+1. Infatti, sia l’articolo 187, comma 2, del TUEL, sia l’articolo 42, comma 7, del Dlgs 118/2011, prevedono che la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità svincolata può essere utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
L’utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è soggetto ai limiti previsti per gli enti in disavanzo, dall’articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.
Esempio: il 30 aprile 2026, in sede di approvazione del rendiconto 2025, un ente determina l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, pari a € 8.000.000, valorizzato nella colonna e) dell’allegato a/1 al Rendiconto 2025.
Tale importo è inferiore di € 2.000.000 a quello inserito nella colonna a) del medesimo allegato a/1, relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2025, pari a € 10.000.000.
La riduzione di € 2.000.000, iscritta con il segno (-) nella colonna (d), rappresenta la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità “svincolabile” ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
La delibera di approvazione del rendiconto 2025 dispone che, della quota svincolata, l’importo di € 1.000.000 è accantonato per finanziare lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nell’esercizio 2026 del bilancio di previsione 2026-2028.
Allegato a/1 del rendiconto della gestione 2025
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Capitolo di spesa
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descrizione
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Risorse accantonate al 1/1/ 2025 (5)
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Risorse accantonate applicate al bilancio
dell'esercizio 2025 (con segno - (1))
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Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025
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Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
(con segno +/- (2))
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Risorse accantonate nel risultato di amministrazione
al 31/12/ 2025
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(a)
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(b)
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(c)
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(d)
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(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)
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10.000.000
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-2.000.000
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8.000.000
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Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità
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10.000.000
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-
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-
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-2.000.000
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8.000.000
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Altri accantonamenti (4)
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Quota FCDE svincolata nel risultato di amministrazione 2025 per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2026-2027
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1.000.000
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1.000.000
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Totale Altri accantonamenti
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0
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0
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0
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1.000.000
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1.000.000
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Totale
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10.000.000
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0
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0
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-1.000.000
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9.000.000
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Nell’allegato a/1 del rendiconto 2025, tra gli “altri accantonamenti”, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, per il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è registrato lo svincolo di €2.000.000 del FCDE e per gli “Altri accantonamenti” è registrato l’accantonamento di quota parte delle risorse svincolate, pari a € 1.000.000.
Contestualmente al rendiconto 2025, l’ente approva una variazione del bilancio di previsione 2026-2028 che autorizza l’utilizzo della quota svincolata del FCDE nel risultato di amministrazione, per un importo pari a € 1.000.000, al fine finanziare lo stanziamento del FCDE dell’esercizio 2026.
La variazione di bilancio può essere adottata anche nel corso dell’esercizio 2026.
L’allegato a/1 del rendiconto 2026 sarà compilato seguendo le indicazioni del paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione.
In particolare, la colonna a) è valorizzata per € 8.000.000 nella riga riguardante il FCDE, e per €1.000.000 nella riga riguardante gli Altri accantonamenti (in entrambi i casi, con valori pari ai corrispondenti importi della colonna e) dell’allegato a/1 del rendiconto 2025).
Ipotizzando che l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2026 è stato determinato in € 8.200.000, la differenza positiva di € 200.000 è iscritta con il segno (+) nella colonna (c), entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per l’esercizio 2026 per il FCDE (previsione definitiva).
Allegato a/1 del rendiconto della gestione 2026
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Capitolo di spesa
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descrizione
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Risorse accantonate al 1/1/ 2026 (5)
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Risorse accantonate applicate al bilancio
dell'esercizio 2026 (con segno - (1))
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Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2026
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Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
(con segno +/- (2))
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Risorse accantonate nel risultato di amministrazione
al 31/12/2026
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(a)
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(b)
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(c)
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(d)
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(e)=(a)+(b)+( c)+(d)
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)
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8.000.000
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200.000
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8.200.000
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Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità
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8.000.000
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0
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200.000
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0
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8.200.000
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Altri accantonamenti (4)
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Quota FCDE svincolata nel risultato di amministrazione 2025 per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2026-2027
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1.000.000
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-1.000.000
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0
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Totale Altri accantonamenti
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1.000.000
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-1.000.000
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0
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0
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0
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Totale
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9.000.000
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-1.000.000
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200.000
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0
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8.200.000
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Se nel corso dell’esercizio 2026, non è formalmente deliberata la variazione di bilancio che autorizza l’utilizzo della quota accantonata di € 1.000.000 per finanziare il FCDE, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2025 risulterà non impiegata e dovrà essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2026.
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Capitolo di spesa
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descrizione
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Risorse accantonate al 1/1/2026 (5)
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Risorse accantonate applicate al bilancio
dell'esercizio 2026 (con segno - (1))
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Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2026
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Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
(con segno +/- (2))
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Risorse accantonate nel risultato di amministrazione
al 31/12/2026
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Altri accantonamenti (4)
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Quota FCDE svincolata nel risultato di amministrazione 2025 per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2026-2027
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1.000.000
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-1.000.000
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0
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Totale Altri accantonamenti
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1.000.000
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0
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0
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-1.000.000
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0
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Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze