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Piano Economico Finanziario (PEF) , asseverazione e requisiti asseveratore : differenza tra nuovo e vecchio Codice (art. 193 d.lgs. 36/2023)
Il Decreto legislativo 36/2023 non specifica i soggetti abilitati all’asseverazione del Piano Economico Finanziario (art. 193), a differenza del previgente Decreto legislativo 50/2016 che limitava tale attività a società di revisione e istituti di credito.
Nel caso esaminato, un operatore era stato escluso perché il PEF era asseverato da un revisore contabile persona fisica. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l’esclusione, evidenziando che:
- la normativa vigente non prevede limiti soggettivi agli asseveratori;
- la lex specialis richiedeva l’asseverazione senza indicare i soggetti abilitati;
- la disciplina della revisione (Decreto legislativo 39/2010) si applica sia a persone fisiche sia a società.
in assenza di specifiche previsioni di gara, è ammissibile l’asseverazione del PEF rilasciata anche da un revisore legale persona fisica.
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Consiglio di Stato, sez. V, 04.02.2026 n. 917.pdf