REGISTRATI    

DOCUMENTI PUBBLICI


CORTE CONTI LOMBARDIA Delibera n. 103/2026/PAR

Il Sindaco del Comune di Curno ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, avente ad oggetto “l’art. 45 del D.lgs. 36/2023 modificato dall'articolo 126 del D.lgs, 209/2024”, all’esito degli intervenuti pareri del MIT (n. 2986/2024, n. 3414/2025 e n. 3358/2025) volti a chiarire le incertezze interpretative sinora espresse in ordine al trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche. La Sezione considera il parere ammissibile sia soggettivamente, sia oggettivamente in quanto rientrante nell’alveo della “contabilità pubblica” nella misura in cui afferisce alla disamina del trattamento contabile degli oneri IRAP riguardanti gli incentivi tecnici ex art. 45 del d. lgs. n. 36/2023 con vaglio della loro ricaduta sul bilancio del Comune. La Sezione esprime il seguente parere. In attuazione del disposto dell'articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell'art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge. La Sezione muove difatti dal principio cardine dell’illegittima riduzione che possa in qualsivoglia modo prodursi sull’incentivo tecnico spettante al personale dell’Ente per effetto del pagamento dell’onere Irap, la cui debenza è di esclusiva spettanza di quest’ultimo che deve reperire le relative risorse finanziarie all’interno del quadro economico dell’opera. Diversamente si conclude per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all'IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’Irap, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente oltre la soglia definita.https://www.corteconti.it/Download?id=f1598c79-757e-4194-8b41-32dfb66beaef