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Debito fuori bilancio: riconoscimento possibile anche senza impegno contabile, se vi è stato accantonamento
Con la deliberazione n. 160/2025, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha precisato che non è ammesso procedere al pagamento di somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in sede di rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa. In tali casi, è necessario il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 267/2000, trattandosi dell’unico strumento di regolarizzazione contabile previsto in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del TUEL."
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/160/2025/PAR