REGISTRATI    

STATUTO ANCREL

Approvato dall'assemblea degli associati a Riva del Garda in data 06 ottobre 2023


ART. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita una libera Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali senza finalità di lucro, regolata dal presente statuto e denominata ANCREL NAZIONALE e per brevità ANCREL.
ART. 2. SEDE LEGALE E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
L'Associazione ha sede legale in Roma e può disporre di una o più sedi amministrative in tutto il territorio nazionale.
L'Associazione è articolata in Sezioni territoriali:
  • Sezioni provinciali
  • Sezioni interprovinciali
  • Sezioni regionali
L’apertura di una nuova Sezione deve essere approvata dalla Giunta in assenza di sovrapposizioni territoriali nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti interni.
ART. 3. SEZIONI TERRITORIALI
Le Sezioni territoriali di Ancrel Nazionale sono dotate di propria autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed agiscono sotto l’esclusiva responsabilità dei propri Organi.
Ancrel Nazionale si riserva la facoltà di riconoscere esclusivamente le Sezioni territoriali che abbiano analoga natura, analoghe finalità ed analoghe e coerenti regole statutarie, istituendo relazioni inter- organiche stabili attraverso la messa a disposizione della propria organizzazione e la concessione dell’utilizzo dei marchi e dei loghi Ancrel, previa sottoscrizione di apposito contratto di affiliazione, il ristorno di parte delle quote associative e l’osservanza dei regolamenti di Ancrel Nazionale e del suo Codice Etico.
L’associato di una Sezione territoriale affiliata ad Ancrel Nazionale gode dei medesimi diritti, oneri e doveri dell’associato di Ancrel Nazionale applicandosi automaticamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli 6, 7, 8, 9 con pieno diritto di sindacato da parte di Ancrel Nazionale.
La regolamentazione dei rapporti tra le sezioni territoriali e Ancrel Nazionale è demandata al Codice Etico e ai regolamenti interni.
ART. 4. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha durata sino al 31/12/2073.
ART. 5. FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione tutela gli interessi generali dei propri iscritti ed ha lo scopo:
  1. di promuovere e coordinare le attività necessarie per una efficace difesa delle prerogative professionali dei Revisori dei conti degli Enti Locali e delle Regioni, degli Enti Territoriali e delle loro Società, Enti ed Organismi partecipati, nonché la tutela della loro immagine professionale;
  2. di rappresentare gli associati nei rapporti con le Istituzioni, gli Organi dello Stato, i Ministeri, gli Enti pubblici di ogni ordine e grado, gli Ordini Professionali, le altre Associazioni di categoria, nelle sedi pubbliche e private;
  3. di attivarsi con le Istituzioni e gli Organi dello Stato, i Ministeri, gli Enti pubblici e privati di ogni ordine e grado e di collaborare con essi nella formazione di nuove proposte legislative a tutela e valorizzazione dell'attività dei Revisori dei conti degli Enti Locali, delle Regioni e delle loro Società, Enti ed Organismi partecipati;
  4. di promuovere ed incentivare l’aggiornamento professionale e di svolgere la formazione a favore dei propri iscritti e/o amministratori e/o funzionari di enti locali e organismi partecipati;
  5. di fornire ai propri iscritti informazione e supporto, anche metodologico, per lo svolgimento del mandato di revisione e delle attività annesse e connesse;
  6. di attestare il credito formativo dei propri iscritti per meglio tutelare la qualità dell'attività professionale a garanzia della collettività
  7. di contribuire, attraverso proposte, studi, progetti, conferenze, seminari alla più ampia e tempestiva attuazione delle norme vigenti che regolano il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche;
  8. di predisporre e diffondere norme di comportamento e principi tesi a migliorare ed elevare professionalmente l'attività dei Revisori rendendola omogenea ed unitaria a principi generali oggettivi;
  9. di promuovere e di sviluppare l’interazione professionale tra gli Associati.
Le finalità associative potranno essere perseguite e raggiunte anche attraverso la promozione e la diffusione di periodici, riviste, libri e studi della categoria anche in formato multimediale incluso schemi di pareri, verbali, carte di lavoro e ogni altra strumentazione operativa.
Per il conseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà operare anche attraverso proprie organizzazioni di scopo e compiere le operazioni immobiliari e finanziarie a ciò necessarie.
ART. 6. ASSOCIATI
Possono essere associati gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o al Registro dei Revisori.
La qualifica di associato, in regola con il pagamento della quota associativa, dà diritto a partecipare a tutte le forme di attività dell'Associazione e all’esercizio del diritto di voto.
Il Consiglio Nazionale può nominare quali associati onorari, senza diritto di voto, studiosi, docenti ed esperti di organizzazione aziendale, di amministrazione, di gestione, di diritto pubblico, funzionari e dipendenti di Enti pubblici nonché, personalità del mondo pubblico.
ART. 7. MODALITÀ DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
L'ammissione di un associato avviene per domanda dell'interessato con i criteri e le modalità previste dal Codice Etico.
L’ammissione si intenderà perfezionata, previo versamento della quota associativa, al momento del ricevimento da parte del richiedente di apposita comunicazione o inclusione nell’elenco degli Associati.
L'ammissione comporta l'impegno ad aderire alle finalità dell'Associazione, ad osservare lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.
Con l'ammissione, l'associato autorizza automaticamente il trattamento dei dati personali in conformità con le previsioni di legge e con l’informativa pubblicata nel sito web, nonché la diffusione del proprio indirizzo di posta elettronica.
L'ammissione dell'associato si intende a tempo indeterminato salvo quanto stabilito dal successivo articolo 9.
Spetta all'associato l'onere di comunicare ogni variazione dei propri dati personali, inclusa la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 6.
ART. 8. QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative vengono stabilite dall'Assemblea Nazionale e, salvo deroghe stabilite dalla stessa Assemblea, sono uguali per tutto il territorio nazionale.
La quota associativa è annuale, intrasmissibile, non rivalutabile e deve essere corrisposta dall’associato entro i termini e con le modalità stabilite dalla Giunta Nazionale.
ART. 9 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di Associato si perde e cessa per:
  1. dichiarazione di recesso, inviata per iscritto e da far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno;
  2. cancellazione dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o dal Registro dei Revisori Legali;
  3. esclusione per inadempienze statutarie e del Codice Etico e/o gravi violazioni di regolamenti interni;
  4. indegnità e comportamenti contro il decoro della professione accertata dal Collegio dei Probiviri;
  5. attività in conflitto con gli scopi e gli interessi dell’Associazione, accertata dal Collegio dei Probiviri;
  6. mancato pagamento della quota associativa;
  7. interdizione o inabilitazione professionale;
  8. decesso dell'associato.
La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate, né alla divisione di fondi patrimoniali.
ART. 10. ORGANI ASSOCIATIVI
Sono Organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea Nazionale;
  • il Presidente Nazionale
  • il Consiglio Nazionale;
  • la Giunta Nazionale;
  • il Comitato Scientifico Nazionale;
  • il Collegio dei Revisori dei conti;
  • il Collegio dei Probiviri.
Alle cariche associative sono eleggibili tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
ART. 11. ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Gli Organi associativi di cui al precedente articolo 10 durano in carica quattro anni e, ad eccezione della Giunta Nazionale, sono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti in base alle modalità previste dal Regolamento elettorale ovvero sulla base di quanto stabilito dall’Assemblea stessa. In ogni caso tali modalità dovranno garantire la partecipazione da parte degli associati eventualmente anche mediante sistemi di votazione elettronica.
Le votazioni dovranno essere immediatamente seguite dallo scrutinio dei voti e dalla proclamazione degli eletti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
ART. 12. ASSEMBLEA NAZIONALE
Ai sensi del presente statuto l'Assemblea Nazionale rappresenta l'universalità degli iscritti ad Ancrel Nazionale e alle Sezioni Territoriali ad essa affiliate.
All'Assemblea Nazionale partecipano tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, che possono rappresentare solo due deleghe scritte che non varranno nel caso di voto elettronico.
L'Assemblea Nazionale dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per discutere la relazione del Presidente Nazionale sull’attività svolta e per l’approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo.
La convocazione dell'Assemblea Nazionale è a cura del Presidente Nazionale e si considererà validamente effettuata anche solo a mezzo di pubblicazione nel sito web dell’Associazione, salvo il preavviso minimo di trenta giorni anteriori alla data dell’adunanza. Nel caso di Assemblea Nazionale nella quale avviene l’elezione degli Organi associativi il preavviso minimo è di novanta giorni.
L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione, oltre che la sua modalità di tenuta.
L'Assemblea Nazionale deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano:
  1. il Collegio dei Revisori dei conti;
  2. almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto;
  3. a maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.
L'Assemblea Nazionale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti rappresentati salvo quanto previsto alla successiva lettera f).
L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Nazionale o da un terzo associato dall’Assemblea a tal fine individuato.
Nel caso di elezione degli Organi associativi spetta in ogni caso all’Assemblea Nazionale la nomina del Presidente della riunione.
L’Assemblea Nazionale nella quale avviene l’elezione degli Organi associativi deve essere convocata nella città di Roma.
L'Assemblea, nominerà sempre un Segretario verbalizzante e occorrendo anche gli scrutatori determinandone il numero. È compito dell'Assemblea:
  1. determinare le linee generali di azione dell'Associazione ed approvare il programma di mandato del Presidente;
  2. approvare il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo unitamente alla relazione del Presidente;
  3. approvare le quote associative ed eventuali contributi straordinari a carico degli associati, nonché le quote a carico delle singole Sezioni territoriali;
  4. eleggere, in base ad apposito Regolamento elettorale, il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale, i componenti del Comitato Scientifico Nazionale, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri e i loro Presidenti;
  5. approvare e/o modificare il Codice Etico e ogni regolamento associativo;
  6. modificare lo Statuto, salvo il maggior quorum dei 2/3 dei presenti;
  7. decidere sulla costituzione di proprie organizzazioni di scopo e sul compimento di operazioni immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento delle proprie finalità associative.
Ogni associato che partecipa in assemblea può intervenire secondo le modalità previste dai Regolamenti interni. Gli interventi devono essere sempre relativi agli argomenti all’ordine del giorno ed ispirati al decoro dell’Associazione e allo spirito associativo.
Compete alla maggioranza dei Probiviri presenti ai lavori assembleari, od in loro mancanza al Presidente dell’adunanza, la decisione sull’estromissione dai lavori degli associati irrispettosi dell’ordinato svolgimento dei lavori assembleari.
Delle riunioni e delle relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale.
ART. 13. IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e di Statuto. Rappresenta in giudizio l'Associazione in ogni ordine e grado di giurisdizione.
Egli convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale e ne presiede le riunioni, salvo quanto stabilito al precedente articolo 12.
Il Presidente Nazionale nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta Nazionale.
Il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente durano in carica quattro esercizi ed il mandato è rinnovabile.
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente Nazionale, tutte le funzioni sopra indicate sono svolte dal Vicepresidente.
Non è eleggibile alla carica di Presidente chi riveste cariche di qualsiasi tipo in Associazioni con finalità analoghe o similari all’ANCREL.
ART. 14. CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea nei modi stabiliti ai sensi dell’art. 11 e ne determina il numero. La composizione del Consiglio Nazionale, salvo diversa determinazione dell’Assemblea Nazionale, deve rappresentare almeno tutte le realtà regionali dotate di una o più sezioni territoriali in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere i Presidenti ed in difetto i loro Vicepresidenti dei rispettivi Consigli territoriali. Non è eleggibile alla carica di Consigliere chi riveste cariche di qualsiasi tipo in Associazioni con finalità analoghe o similari all’ANCREL.
Qualora nel corso del mandato in una sezione territoriale cambi la rappresentanza, il Consigliere di riferimento della sezione territoriale verrà sostituito alla prima assemblea utile e durerà in carica sino al termine del mandato del Presidente Nazionale.
Sono altresì eleggibili alla carica di Consigliere altri associati sino ad un numero massimo di 1/6 dei suoi componenti proposti dal Presidente Nazionale.
I componenti eletti sono rieleggibili.
Il Consigliere Nazionale che risulti assente durante il mandato a quattro sedute del Consiglio Nazionale, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica
I Consiglieri cessano altresì dalla carica per dimissioni ovvero qualora perdano la qualità di associati ai sensi dell'articolo 9.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, ai sensi dei precedenti commi, la sostituzione avverrà con delibera assembleare da prendersi in occasione della prima riunione utile.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica si intende decaduto l'intero Consiglio e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale.
I Consiglieri Nazionali eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito.
Il Consiglio Nazionale, salvo le competenze riconosciute e riservate all'Assemblea ed alla Giunta Nazionale dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri relativi per quanto attiene alle materie ad esso riservate ed in particolare:
  1. nomina il Tesoriere, se non già individuato dall’Assemblea e ne determina le competenze;
  2. stabilisce gli indirizzi generali del mandato del Comitato Scientifico Nazionale;
  3. nomina gli associati onorari in conformità al precedente art. 6;
  4. delibera in merito a quanto non previsto dal programma di mandato quando di rilevanza strategica;
  5. propone all’Assemblea la definizione del contributo annuale a favore dell'Ancrel Nazionale e la quota a carico delle Sezioni territoriali;
  6. approva il rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all’approvazione finale dell’Assemblea;
  7. approva il bilancio preventivo unitamente al relativo programma annuale redatti dalla Giunta Nazionale da sottoporre all’approvazione finale dell’Assemblea;
  8. dichiara decaduti i componenti degli Organi associativi nei casi previsti dal presente Statuto;
  9. stabilisce il numero minimo di associati valido per la costituzione di una Sezione territoriale;
  10. riconosce analoga natura, analoghe finalità ed analoghe e coerenti regole statutarie con lo statuto di Ancrel Nazionale nello schema di statuto associativo presentato in fase di costituzione dalle Sezioni territoriali;
  11. decide su qualsiasi altra questione eventualmente sottoposta dal Presidente Nazionale e dalla Giunta in conformità con il programma di mandato approvato dall’Assemblea.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale, o in caso di impedimento dal Vicepresidente, almeno una volta all’anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/4 dei Consiglieri Nazionali o dal Collegio dei Revisori dei conti, ovvero dal Collegio dei Probiviri.
La convocazione dovrà essere fatta a mezzo comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento e dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, la modalità di tenuta, il giorno e l'ora di inizio della riunione e dovrà essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza il Consiglio Nazionale potrà essere convocato con preavviso di almeno tre giorni.
Le riunioni potranno realizzarsi anche mediante l’utilizzo parziale od esclusivo di strumenti informatici e telematici.
Per la validità delle riunioni alle sedute deve essere presente anche in audio/videoconferenza almeno la metà dei componenti il Consiglio Nazionale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti ed in caso di parità prevale il voto di colui che lo presiede.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei conti i quali partecipano senza diritto di voto.
Delle riunioni e delle relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale.
ART. 15. GIUNTA NAZIONALE
Compito specifico della Giunta Nazionale è quello di coadiuvare il Presidente Nazionale nell’attuazione delle direttive e nel perseguire gli obiettivi del programma di mandato deliberato dall’Assemblea nonché gli ulteriori obiettivi fissati dal Consiglio Nazionale in base a quanto previsto dal precedente art. 14, avendo in ogni caso i più ampi poteri gestori e decisionali.
Il numero dei componenti della Giunta Nazionale è stabilito dal Presidente Nazionale in funzione delle deleghe che intende attribuire ai singoli componenti. In ogni caso il numero dei componenti non può essere inferiore a 5 (cinque) e maggiore di 9 (nove).
I componenti della Giunta Nazionale sono scelti dal Presidente Nazionale tra i membri del Consiglio Nazionale, durano in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente e possono essere da lui revocati in qualsiasi momento.
Il Presidente Nazionale potrà attribuire ai componenti della Giunta Nazionale particolari deleghe operative ed incarichi speciali per il miglior funzionamento e/o lo sviluppo delle attività dell’Associazione, rimettendo alla Giunta Nazionale medesima, ogni discrezionalità relativamente ad un eventuale trattamento economico.
La Giunta Nazionale esegue le decisioni del Collegio dei Probiviri.
La Giunta Nazionale sovraintende i lavori del Comitato Scientifico, istituisce Commissioni operative e di studio, ne nomina i componenti stabilendo le funzioni ed eventuali remunerazioni.
La Giunta Nazionale nomina, inoltre, i rappresentanti dell’ANCREL in seno ad organismi esterni salvo, comunque il potere di revoca da parte dell’Assemblea Nazionale.
La Giunta Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente Nazionale o almeno metà dei suoi componenti lo richiedano. La convocazione avviene per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire il suo ricevimento e deve essere inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo motivati e comprovati casi d’urgenza.
Per la validità delle riunioni alle sedute devono partecipare almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni potranno realizzarsi anche mediante l’utilizzo parziale od esclusivo di strumenti informatici e telematici. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti ed in caso di parità prevale il voto di colui che la presiede.
ART. 16. COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Il Comitato Scientifico Nazionale si compone di cinque o sette componenti effettivi, tra cui il Presidente e lavora sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale, si elegge come previsto al precedente art. 11 e decade insieme agli altri Organi associativi. Il Comitato Scientifico Nazionale si esprime su importanti tematiche inerenti alle pubbliche amministrazioni e alla funzione di revisione.
Al Presidente del Comitato Scientifico Nazionale compete l’onere di coordinare le attività in armonia con il Presidente Nazionale.
Compete al Consiglio Nazionale la facoltà di attribuire un apposito budget al Comitato Scientifico al fine di sostenerne l’attività.
ART. 17. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea degli Associati ed è composto di tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti ed è rieleggibile. Spetta al Presidente convocare le riunioni del Collegio.
Il Presidente è comunque tenuto a convocare la riunione su richiesta della maggioranza del Collegio. In caso di inerzia del Presidente e decorsi 15 giorni dalla richiesta, gli altri componenti possono comunque convocare la riunione del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al controllo amministrativo.
Esso partecipa alle sedute dell’Assemblea Nazionale e, senza diritto di voto, a quelle del ConsiglioNazionale.
Il Collegio dei Revisori dei conti esprime il suo giudizio sul rendiconto economico finanziario attraverso apposita relazione.
ART. 18. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dall’Assemblea degli Associati scelti fra gli associati più illustri e di comprovata esperienza ed è composto da tre o cinque componenti effettivi, tra cui il Presidente, e da tre o due supplenti.
Ha il compito di decidere a maggioranza e nella forma dell'arbitrato irrituale, sui ricorsi degli Associati contro le decisioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, nonché del Comitato Scientifico, per presunte violazioni dello Statuto, del Codice Etico, dei regolamenti e dei contratti. Analogamente, decide sulle controversie fra le Sezioni Territoriali e tra queste e gli organi dell’ANCREL.
Su questioni segnalate dalla Giunta o da singoli Associati, tenuto conto dello statuto, del Codice Etico e dei regolamenti interni, può esprimersi con richiami, diffide e con pareri vincolanti sull’esclusione degli Associati ai sensi dell’art. 9 lettere c)-d)-e)-f) del presente Statuto e sui provvedimenti afferenti singole Sezioni Territoriali, compresa la loro eventuale soppressione, con parere vincolante.
Il Collegio dei Probiviri emette il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile con verbalizzazione scritta entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso il Presidente del Collegio e la Segreteria Nazionale.
Nell’ambito del procedimento tutte le comunicazioni hanno validità solo se effettuate mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Nel caso di pratiche di particolare complessità, il Collegio dei Probiviri può richiedere alla Giunta Nazionale, l’autorizzazione a ricorrere a consultazioni legali a spese dell’Associazione.
I Probiviri sono tenuti alla osservanza del segreto istruttorio.
Il Collegio si insedia il 121° giorno successivo a quello di insediamento del Consiglio Nazionale
ART. 19. Il PATRIMONIO O FONDO DI DOTAZIONE
Il patrimonio o fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dalle quote degli Associati, dal ristorno delle quote associative da parte delle Sezioni territoriali, da tutti i contributi, proventi, mezzi, beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa ed ovunque dislocati.
Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o qualsiasi altra somma avente natura di capitale.
ART. 20. L’ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e di esso è tenuta ordinata contabilità al fine di una chiara e completa rendicontazione dal punto di vista patrimoniale, economica e finanziaria. Lo schema del Bilancio Preventivo e quello del Rendiconto economico e finanziario sono definiti dal Giunta nazionale.
Il Bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente quello cui si riferisce.
Il Rendiconto economico finanziario deve essere predisposto dal Giunta nazionale entro il 30 giugno di ogni anno, sottoposto successivamente al Consiglio Nazionale e poi portato all’approvazione dell‘Assemblea Nazionale entro il mese di ottobre dell’anno successivo a quello cui il rendiconto stesso si riferisce.
ART. 21. SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Nazionale e con il votofavorevole di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 degli associati presenti alla riunione. Il Consiglio Nazionale, quando siano venuti a mancare i presupposti associativi che hanno dato origineall'Associazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione. La delibera di scioglimento dovrà stabilire anche la destinazione e l'impiego del patrimoniodell'Associazione che non potrà essere diviso fra gli associati ma dovrà essere devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità od a fini di pubblica utilità, in conformità alle normative vigenti. F.to Marco Castellani
F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.

STATUTO ANCREL