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MEF FAQ 47 COME SI CONTABILIZZA LA RIDUZIONE E L’UTILIZZO DEL FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL’52 DEL D.L. 73/2021?

L’articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 prevede che “ A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma  riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1),  ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021

Per ulteriori informazioni si rinvia all’esempio delle modalità di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità  degli enti locali in applicazione dell’art. 52, del D.L. n. 73 del 2021, consultabile nel Resoconto della riunione del 17 novembre 2021 della Commissione Arconet, pubblicato nella sezione “Commissione Arconet”  del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicato all’armonizzazione contabile degli enti territoriali (cd. sito Arconet: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/commissione_arconet/)