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FAQ 42 CERTIFICAZIONE COVID 21

L'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160, previsto per il 2021 dall'articolo 9 ter, comma 2, del decreto legge 28/10/2020, n. 137, è coperto da ristori specifici? Le eventuali perdite di gettito sono cerficabili?

 

L’articolo 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160 prevede l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2021, per comuni, province e città metropolitane del canone unico patrimoniale che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 9 ter, comma 2, del decreto legge 28/10/2020, n. 137, come modificato dall’art. 30 comma 1 del decreto legge 22/3/2021, n. 41, ha previsto, per i casi ivi indicati, l’esonero dal pagamento di tale canone, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. A fronte di tale esonero, il successivo comma 6 del medesimo articolo 9 ter, ha previsto per i comuni un ristoro per le minori entrate subite dagli enti in attuazione del citato comma 2.

Ai fini della certificazione COVID-19 per l’anno 2021, di cui all’articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, pertanto, per l’esonero dal pagamento nel 2021 del canone unico patrimoniale previsto dal richiamato articolo 9 ter comma 2, per i comuni rileva il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP), di cui all’articolo 9 ter, comma 6, del citato decreto legge n. 137/2020, come modificato dall’art. 30 comma 1 del decreto legge n. 41/2021 e assegnato, per i primi due trimestri, con Decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2021 e del 22/10/2021, secondo i criteri di cui alla Nota metodologica ad essi allegata, in attesa dell’assegnazione finale degli ultimi due trimestri.

Al riguardo, si rappresenta che il ristoro di entrata di cui all’articolo 9 ter, comma 6 è riportato nel modello RISTORI COVID-19/2021 di ciascun ente beneficiario - consultabile, a fini conoscitivi, all’interno del sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it - e viene rilevato interamente e automaticamente dal sistema informatico nel modello COVID-19/2021 nella cella “ Ristori specifici di entrata (B)”.

Ne consegue pertanto che le eventuali minori entrate ovvero le perdite di gettito subite dall’e nte sono già coperte dal ristoro specifico di cui sopra. Tuttavia, si rammenta che, nel modello COVID-19/2021 sono comunque colte le differenze fra gli accertamenti 2021 e 2019 in corrispondenza delle voci dei vari tributi ivi indicati. La eventuale maggiore perdita di gettito non coperta dal ristoro previsto, pertanto, è comunque certificabile nella certificazione COVID-19 per l’anno 2021, di cui all’articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, e, quindi, rilevabile come minore entrata nel saldo complessivo delle entrate, trovando conseguentemente copertura nelle risorse assegnate con il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106, del decreto legge n. 34 del 2020 e successivi incrementi.