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Comunicato relativo a chiarimenti in merito alle misure correttive adottate ai fini del riparto del saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e riflessi sulla certificazione COVID-19 anno 2020.

Come dettagliatamente indicato nell’Allegato A – Nota metodologica comuni e nell’Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane, di cui al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 luglio 2021, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale è attribuito il saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – ai fini del riparto del saldo delle risorse disponibili per l’anno 2021, sono stati apportati alcuni correttivi statistici al modello della certificazione COVID-19, trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021, ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’i nterno, n. 59033 del 1 aprile 2021.

 

A tal proposito, si precisa che i richiamati correttivi statistici sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l’anno 2021. Tali misure non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l’ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020.

 

Le eventuali anomalie riscontrate nelle risultanze delle certificazioni 2020 saranno comunicate con note ufficiali, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, da inviare agli enti locali interessati entro il mese di settembre 2021. Entro il successivo 30 novembre 2021, gli enti locali interessati dovranno apportare le rettifiche segnalate, inviando una nuova certificazione, o comunicare tempestivamente ulteriori elementi utili ai fini della loro valutazione.

 

A tal proposito, si sottolinea che le rettifiche da apportare saranno utili ai fini della verifica finale della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, e della conseguente regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, con riferimento alle complessive gestioni 2020 e 2021, mediante apposita rimodulazione dell'importo in favore di ciascun ente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/05/index.html