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CORTE DEI CONTI PIEMONTE deliberazione 19/2022

Comune di Vigliano d’Asti (AT) Relazione sul rendiconto del 2019 ex art. 1, comma 166 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 La Sezione ha accertato plurime omissioni, inesattezze e contraddizioni nella compilazione del questionario previsto dall’articolo 1, comma 166, della L. n. 266/2005 e nelle risposte fornite dall’ente all’istruttoria; oltre a ciò è stata accertata la non conformità ai principi contabili dell’accantonamento al F.C.D.E. e, di conseguenza, l’inattendibilità del prospetto riepilogativo sulla composizione del risultato di amministrazione; inoltre, in conseguenza dell’avvenuta applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente non conforme alla normativa vigente, del mancato rispetto dei termini di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, della mancata asseverazione dei rapporti di debito-credito con le società ed organismi partecipati e dell’omissione delle pubblicazioni obbligatorie ex art. 33 del D. Lgs n. 33/2013, l’ente è stato invitato ad adottare idonee condotte autocorrettive.Con riferimento all’avvenuta costituzione di un fondo contenzioso in assenza di vertenze pendenti, quand’anche a livello stragiudiziale, è infine stato sottolineato che un siffatto accantonamento nel risultato di amministrazione postula l’esistenza di fatti (sinistri avvenuti, o provvedimenti incisivi di diritti o interessi legittimi di terzi) che ne rendano ragionevole la costituzione. Ove però l’amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei propri confronti, l’accantonamento di un “fondo contenzioso”, per quanto di modesto importo, rischia di eccedere le finalità prudenziali e di intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture”.


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